Il termine per il versamento dell’IMU relativa ai terreni agricoli ricadenti nei Comuni posti ad una altitudine superiore a 600 metri sul livello del mare è slittato al 26 gennaio. Far pagare l’IMU sui terreni in base all’altitudine in cui si trova la sede istituzionale del Comune e non sull’effettiva altitudine del terreno stesso è ingiusto, oltre che iniquo rispetto a terreni limitrofi in cui la sede del Comune si trova al disopra di questa misura. Infatti se la sede di un comune è posta a fondo valle, quindi a una altitudine inferiore a 600 m s.l.m., i terreni posti in quel Comune, anche se sono malghe di montagna, pagheranno l’IMU come i terreni di pianura. A rimarcare questa grave disparità alcuni esponenti politici e le associazioni degli agricoltori come la Coldiretti che porta all’attenzione dei contribuenti il risultato che quattro associazioni regionali dei Comuni (Abruzzo, Liguria, Umbria e Veneto) hanno ottenuto presentando ricorso al Presidente del TAR del Lazio il quale ha provveduto a sospendere il decreto sull’IMU dei terreni ex montani in quanto ha ritenuto che il decreto del Ministero Di Economia e Finanze e Politiche Agricole “determina eccezionale e grave pregiudizio per l’assoluta incertezza dei criteri applicativi”. Il prossimo 21 gennaio, a ridosso della scadenza del 26 gennaio, l’udienza collegiale del TAR sarà chiamata a confermare o meno la decisione del Presidente, ma non è difficile ipotizzare che in quella sede i giudici amministrativi confermeranno la sospensione. Coldiretti chiede quindi che si sospendano in maniera chiara e tempestiva i termini per il versamento, e che il Governo riveda le perimetrazioni, oltre ai criteri per il pagamento dell’imposta in modo da eliminare quelle disuguaglianza e storture dovute esclusivamente alla localizzazione della sede Comunale. “Occorre lavorare” – scrive la Coldiretti – “per salvaguardare e tutelare l’agricoltura di montagna, che significa sia produzione che tutela e conservazione del territorio, evitando che coloro che svolgono professionalmente l’attività agricola in queste zone non facili, siano gravati da ulteriori tributi.”
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